Rientro al lavoro dopo la maternità: busta paga più alta per le lavoratrici.

 

Da Incaer.it

L’INPS, con Circolare n. 102/2022 pubblicata il 19 settembre, dà attuazione alla misura prevista in via sperimentale dalla legge di bilancio 2022 rivolta alle lavoratrici del settore privato che rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio di maternità entro il 31 dicembre 2022.

Le suddette lavoratrici, potranno godere, per un periodo massimo di un anno, di una riduzione pari al 50% della quota di contribuzione a loro carico, a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, senza alcun effetto negativo dal punto di vista previdenziale.

Il beneficio spetta alle sole dipendenti del settore privato (sono escluse le lavoratrici del settore pubblico), ivi compresi i non imprenditori (es. studi professionali, enti morali, associazioni, eccetera) e il settore agricolo. Spetta alle titolari di rapporti di lavoro subordinato (anche a tempo determinato, part-time, apprendistato), di lavoro domestico, di lavoro intermittente nonché per le somministrate.

Il rapporto di lavoro può già sussistere al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della misura) o può essere anche stato attivato successivamente.

Come già detto, il beneficio spetta per la durata di un anno dal rientro al lavoro della lavoratrice al termine del congedo obbligatorio di maternità quindi al termine dei cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro.

Si applica anche nel caso in cui la lavoratrice decida di fruire anche del congedo di maternità facoltativo (congedo parentale) oppure qualora il rientro avvenga al termine del periodo di interdizione post partum. In ogni caso deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Il datore di lavoro dovrà inoltrare all’Inps un’apposita istanza telematica, verranno verificati i requisiti e successivamente verrà autorizzato il riconoscimento dello sgravio alla lavoratrice.

La riduzione del 50% della contribuzione (l’aliquota passa dal 9,19% al 4,595%) verrà quindi applicata per un anno dal datore di lavoro in busta paga, a prescindere dall’entità della retribuzione erogata.