ISCRO – nuova indennità straordinaria per lavoratori autonomi

da incaer.it

In data 30/6/2021, è stata pubblicata la circolare INPS n. 94, in merito all’applicazione della NUOVA INDENNITA’ ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa): si tratta di un ammortizzatore sociale i cui destinatari sono i lavoratori che esercitano attività autonoma (partite Iva) con iscrizione in via esclusiva in Gestione separata.

Ammortizzatore che ha validità sperimentale per tre anni 2021-2023, entrato in vigore a seguito della legge di Bilancio 2021 (l. 178/2020).

Dal 1 luglio 2021 l’Inps ha messo in linea la procedura per presentare domanda.

I destinatari sono i liberi professionisti, anche partecipanti a studi associati o società semplici che svolgono abitualmente l’attività autonoma, che devono avere i seguenti requisiti:

·         essere iscritti in gestione separata in via esclusiva e non essere titolari di pensione diretta o di Ape Sociale

·         non essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza

·         nell’anno precedente aver prodotto un reddito da lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo prodotti nei tre anni anteriori all’anno precedente la domanda

·         il reddito conseguito nell’anno precedente la domanda non deve superare gli 8.145 euro

·         aver regolarmente versato la contribuzione obbligatoria

·         essere titolari di partita IVA da almeno quatto anni in relazione all’attività con iscrizione in gestione separata.

Ai fini della fruizione dell’indennità e’ richiesto il mantenimento dei seguenti requisiti:

·         essere iscritti in Gestione separata in via esclusiva e non essere titolari di pensione diretta, neanche di APE sociale

·         non essere titolari di Reddito di cittadinanza

·         essere titolari di partita IVA

L’indennità di ISCRO è compatibile e cumulabile con la titolarità dell’assegno ordinario l. 222/84.

L’ ISCRO è erogata in ragione di sei mensilità, la decorrenza è dal giorno successivo alla presentazione della domanda e nella vigenza del triennio 2021/2023 è concessa per una sola volta, l’importo non concorre alla formazione del reddito imponibile e non c’è accredito figurativo.

La misura posta in pagamento è calcolata su base semestrale a cui applicare il 25%, l’importo non può essere inferiore a 250€ e non può essere superiore a 800€.

 Si decade dall’indennità quando: cessa la partita IVA, viene meno l’iscrizione in via esclusiva, subentra la titolarità di pensione diretta, Reddito di cittadinanza.

L’ISCRO non è compatibile con qualsiasi prestazione pensionistica diretta, Ape Sociale e Rdc ed anche con NASpI e DIS-COLL.

E’ compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche se per le stesse è previsto solo il gettone di presenza, nel caso di cariche parlamentari o di altre cariche dove sono previsti emolumenti diversi dal gettone di presenza la prestazione sarà negata.

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