NOVITA’ SU PERMESSI L.104/1992 E CONGEDO STRAORDINARIO

Da Incaer.it

L’INPS, con Circolare n. 39 del 04/04/2023, fornisce indicazioni ed istruzioni operative sulle disposizioni del decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. 

Tale decreto aveva introdotto alcune novità in materia di permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 e di congedo straordinario di cui all’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001.

Le novità sostanziali riguardano:

  • L’ ELIMINAZIONE DEL PRINCIPIO DEL REFERENTE UNICO DELL’ ASSISTENZA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI GIORNALIERI 

La procedura e’ stata aggiornata e ora viene riconosciuto il diritto alla prestazione anche a più soggetti fra gli aventi diritto; il provvedimento di autorizzazione, inviato al richiedente e al suo datore di lavoro, indicherà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di 3 giorni fruibili alternativamente fra gli aventi diritto a prestare l’assistenza al disabile.

  • IL RICONOSCIMENTO DEL CONVIVENTE DI FATTO FRA I SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO A FRUIRE DEL CONGEDO STRAORDINARIO 

Per quanto riguarda il diritto del convivente di fatto a godere del congedo straordinario al pari del coniuge e alla parte dell’unione civile, l’INPS sottolinea che per la qualificazione di “convivente di fatto” bisogna far riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e 13 del D.P.R. n. 223/1989.

Sia per le convivenze di fatto che per le unioni civili, che sono registrate negli archivi di stato civile, sarà quindi sufficiente inoltrare una dichiarazione del richiedente di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente; sarà cura dell’ente provvedere al controllo delle dichiarazioni sottoscritte.

La procedura è stata quindi aggiornata prevedendo fra i gradi di parentela la scelta di “conviventi di fatto”.

La circolare in oggetto ricorda che la convivenza con il disabile, ove prevista per il riconoscimento del diritto, potrà essere instaurata anche successivamente alla domanda di congedo straordinario, purché sia in essere all’inizio del congedo e mantenuta per tutto il periodo di fruizione dello stesso.

7 Aprile 2023