PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA”: NUOVA MODALITA’

 
L’Inps in data 6 marzo 2023 ha pubblicato la circolare n° 25 in cui tratta la nuova modalità di pensione anticipata c.d. “Opzione donna”.
 
La circolare conferma la maturazione del requisito anagrafico e contributivo al 31 dicembre 2022:
  • età anagrafica 60 anni di età in assenza di figli, con un figlio 59 anni di età, con due o più figli 58 anni di età;
  • requisito contributivo 1820 settimane (35 anni).
Mentre le condizioni soggettive devono essere:
  • Essere Caregiver (prestare assistenza da almeno sei mesi, al coniuge o alla parte dell’unione civile o ad un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ad un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti);
  • Avere un’invalidità civile al 74%;
  • Essere stata licenziata o dipendente di azienda con tavolo aperto di crisi (in questo caso l’età anagrafica indipendentemente dalla presenza di figli  è di 58 anni.
    Per le lavoratrici licenziate, il licenziamento deve essere avvenuto da un’azienda in crisi tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e non devono aver ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.
    Per le lavoratrici dipendenti invece, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al momento della presentazione della domanda di pensione ;

Queste condizioni devono sussistere al momento della domanda di pensione.

Inoltre le suddette condizioni non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.

Al  perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo si applicano le c.d. finestre di 12 mesi se la pensione e’ liquidata esclusivamente con contribuzione da lavoro dipendente, oppure 18 mesi se la pensione e’ liquidata anche con contribuzione da lavoro autonomo.
20 marzo 2023

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