INDENNITA’ ONNICOMPRENSIVA

(Art.10 DL SOSTEGNI 41/2021)

Scadenza presentazione domande 30/04/2021

L’articolo 10 del Decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di una indennità UNA TANTUM di importo pari a 2400 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori :

  • stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati di vendita a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Coloro che hanno già beneficiato di Indennità Covid-19 DL RISTORI 137/2020 che rientrano nelle suddette categorie di lavoratori, non devono presentare domanda, poiché l’indennità onnicomprensiva verrà erogata direttamente dall’INPS.

Invece, coloro che non hanno mai presentato domanda per tali indennità Covid-19 o che hanno presentato domanda ma questa risulta “Respinta”, se in possesso dei requisiti, devono inoltrare domanda di Indennità onnicomprensiva.

NOVITA’

L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione dei settori diversi da quelli del Turismo e degli Stabilimenti Termali.

Per i lavoratori dello spettacolo è stata innalzata a 75.000 euro la soglia da non superare per l’accesso alla relativa indennità.

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